TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 129.
(Interventi per la salvaguardia di Venezia).

Art. 129.
(Interventi per la salvaguardia di Venezia).

      1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

      Identico.


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